Statuto
GIULIAPARLA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI
Art. 1 – Costituzione e denominazione
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "GIULIAPARLA Cooperativa Sociale a r.l." validamente identificabile in sigla con la denominazione "GIULIAPARLA s.c.s.r.l.”.
Art. 2 – Sede
La Cooperativa ha sede in Roma. Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.
Art. 3 – Durata
La Società ha durata fino al 31.12.2060 (duemilasessanta) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.
Art. 4 – Scopi mutualistici
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità
La stessa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali; e ottenere tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i
soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal fine su deliberazione dell’Organo Amministrativo potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali e Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o di servizio.
La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro. Può inoltre aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall’art. 2545 septies Codice Civile.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.
Art. 5 – Oggetto sociale
In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci la Cooperativa ha per oggetto:
a) interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute.
Intende perciò occuparsi delle aree: materno-infantile, evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione in generale;
b) gestione, diretta ed associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie per le fasce di emarginazione;
c) studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo Epidemiologico-Statistico e Sociologico;
e) interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti, come la promozione, l'avviamento, il finanziamento e lo sviluppo delle attività di associazioni, cooperative e cooperative sociali di tipo A e B.
La cooperativa può assumere, in via prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, nel rispetto della normativa vigente.
Per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio e di solidarietà dei soci, e per sostenere lo sviluppo della propria attività la cooperativa potrà istituire una sezione per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci nei limiti fissati dall’Autorità creditizia, e con il tassativo divieto di
raccolta di risparmio tra il pubblico. La sezione è istituita dall’Organo Amministrativo, ed è disciplinata da apposito regolamento approvato dall’Assemblea. Il risparmio raccolto può essere impiegato unicamente per il finanziamento dell’attività sociale.
Detti finanziamenti potranno effettuarsi alle condizioni e secondo criteri fissati dalla delibera CICR del 19 luglio 2005, pubblicata sulla G.U. del 13 agosto 2005 e relative normative di attuazione.
TITOLO II: SOCI
Art. 6 – Numero e requisiti
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Sono soci cooperativi coloro che:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano all’elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell’apposito regolamento interno.
Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l’apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.
Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o persone giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:
1) Soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnicoprofessionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.
2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n.381/1991;
3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività delle cooperative sociali. I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitando in proprio o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della
cooperativa, svolgano attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione dell’Organo Amministrativo.
E’ fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della
cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell’Organo Amministrativo.
Art. 7 – Soci sovventori
Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.
Art. 8 – Soci speciali
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, ai sensi dell’art.2527 co.3 del Codice Civile, l’ammissione di nuovi soci cooperatori di una categoria speciale, in ragione dell’interesse al completamento o all’integrazione della loro formazione.
Alla data di scadenza del periodo di formazione stabilito dall’apposito regolamento, l’Organo Amministrativo può deliberare l’ammissione del socio speciale a socio cooperatore o la sua recessione, come regolato dal presente statuto.
Art. 9 – Ammissione
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all’Organo Amministrativo.
La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.
La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi;
c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l' eventuale assunzione di cariche sociali. La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.
Sull'ammissione a socio decide l’Organo Amministrativo, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.
L’Organo Amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l’assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali, prevista all’art. 8 del presente Statuto.
Art. 10 – Adempimento nuovi soci
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dall’Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e una tassa di ammissione.
Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione. Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.
Art. 11 – Obblighi dei soci
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento del capitale sottoscritto e dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
b) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
Art. 12 – Perdita delle qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.
Art. 13 – Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui:
a) il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
b) l’ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società. Spetta all’Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di
conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.
Art. 14 – Esclusione
L'esclusione sarà deliberata dall’Organo Amministrativo nei confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto- scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
f) abbia visto risolto l’ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova, deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
g) se socio persona giuridica, si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
h) il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda in proseguibile il rapporto sociale;
i) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
j) il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell’ambito del rapporto sociale;
k) se socio speciale, non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo Amministrativo, su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 32 del presente statuto.
Art. 15 – Decesso
Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.
Art. 16 – Rimborso delle quote
Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte
dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto. Sottostanno alla stessa disposizione le somme versate a titolo di sovrapprezzo, di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 17 – Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori
Il trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento interno, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della qualità e quantità di lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e alla quantità di lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali il consiglio di amministrazione può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
La cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio nell’ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
Art. 18 – Patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a 50 euro (cinquanta euro) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.
Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.
Art. 19 - Cessione delle quote
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell’Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.
Art. 20 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21 - Bilancio annuale
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.
Art. 22 – Destinazione dell’utile
Gli utili netti annuali saranno così destinati:
a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
c) una eventuale quota destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, a norma dell’art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e sue successive modificazioni, e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d) l’eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinaria, indivisibile, previa eventuale distribuzione fra i soci di un dividendo in modo che la remunerazione percentuale del capitale versato da ciascun socio (in proporzione alla durata di conferimento dello stesso) non sia superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,50% (due virgola cinquanta per cento).
Art. 23 – Ristorni
In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell’amministrazione, l’assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci prestatori, in misura proporzionale alla quantità e qualità di scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni verranno determinati da apposito regolamento, precisandosi che la qualità di scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento:
a) alle ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) la qualifica/professionalità;
c) compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella società;
e) la tipologia del rapporto di lavoro.
Art. 24 – Riserve
Durante la vita della cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i soci.
In caso di scioglimento della cooperativa è fatto obbligo di devolvere l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 25– Obbligazioni sociali
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.
TITOLO IV. ORGANI SOCIALI
Art. 26– Organi sociali
Sono organi sociali della Cooperativa:
a) l'Assemblea dei soci;
b) l’Organo Amministrativo;
c) il Collegio sindacale, se nominato.
A) ASSEMBLEA
Art. 27- Forme, tempi e luoghi di convocazione
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dall’Amministratore Unico anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi sopra previsti, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.
Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso trasmesso con posta elettronica a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, nonché pubblicato sul sito web della cooperativa, almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Su espressa richiesta del socio l’avviso può essere inviato tramite posta ordinaria.
L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle materie da trattare;
b) luogo designato per l'adunanza;
c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.
In mancanza dell’adempimento delle formalità suddette l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
Art. 28 – Assemblea ordinaria
L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:
a) approvare il bilancio e la destinazione degli utili;
b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale (se nominato) ed eventualmente il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché il revisore se necessario;
c) determinare l'eventuale compenso annuale dei Sindaci, se nominati, e degli amministratori; qualora l’assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche di amministratore si intendono gratuite;
d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
e) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
f) ratificare l’eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;
g) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
h) deliberare, all’occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell’apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
i) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Art. 29 – Assemblea straordinaria
L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza. L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:
a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Art. 30 – Svolgimento dell'assemblea
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.
Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.
I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio può rappresentare solo due soci (compreso se stesso).
Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
In caso di ammissione alla cooperativa di soci sovventori, un regolamento interno approvato dall’assemblea e dal consiglio di amministrazione, determinerà il massimo dei voti attribuiti ai soci sovventori stessi.
I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Anche alle persone giuridiche possono essere dati fino a 5 voti o delegati, rapportati al capitale conferito o ai soci delle persone giuridiche stesse.
Art. 31 – Validità delle deliberazioni
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.
Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.
B) ORGANO AMMINISTRATIVO
Art. 32 – Composizione
La Cooperativa è amministrata alternativamente, a scelta dell’Assemblea dei soci che provvede alla nomina:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto minimo tre (3) membri fino ad un massimo di cinque (5), secondo il numero che sarà determinato dai soci che procedono alla nomina.
I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. L’amministratore unico è anche Presidente della cooperativa.
Art. 33 – Durata in carica
L’Organo Amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L’Organo Amministrativo ha diritto a compenso, previa deliberazione dell'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano concessi gettoni di presenza.
All’Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.
Art. 34 – Poteri
L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.
Spetta tra l'altro all’Organo Amministrativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea.
Art. 35 – Rinuncia, decadenza, scadenza
L’amministratore unico che intende rinunciare all'ufficio deve darne comunicazione scritta al CdA ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.
Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.
I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.
Art. 36 - Presidente, poteri di rappresentanza
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.
C) COLLEGIO SINDACALE
Art. 37 – Composizione, durata
Il Collegio Sindacale, qualora l’assemblea decida di nominarlo, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.
Art. 38 – Compiti del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, qualora nominato, esercita solo le funzioni di controllo previste dall’art. 2403 del codice civile.
Qualora la nomina sia obbligatoria per legge si applica il secondo comma dell’art. 2397 del codice civile. In tale ultimo caso inoltre il controllo contabile verrà esercitato da un revisore contabile all’uopo nominato, iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Si applicano al collegio sindacale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 39 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Roma anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.
Art. 40 – Regolamento interno
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall’Amministratore Unico e da approvarsi dall'Assemblea.
Nel regolamento o nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l’Amministratore Unico dovrà attenersi per stabilire le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti e collaboratori della cooperativa.
Art. 41 – Scioglimento della Società
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.
Art. 42 – Requisiti di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.
Art. 43 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell’art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
Ultimo aggiornamento (Lunedì 25 Aprile 2011 23:41)



